Contratti Covid a Villa Sofia-Cervello: il Tribunale di Palermo riconosce 17 mila euro di arretrati ai lavoratori
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Il Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, ha riconosciuto differenze retributive Covid di circa 17 mila euro per ciascuno di alcuni professionisti assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa durante l’emergenza pandemica e impiegati presso l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello.
Le due sentenze stabiliscono che i 22 euro lordi all’ora previsti dai contratti dovevano rappresentare il compenso dei collaboratori e non il costo complessivo sostenuto dall’azienda sanitaria. La somma era prevista per gli assistenti periti informatici reclutati nell’ambito dell’avviso pubblico regionale del 4 gennaio 2021 per attività connesse alla gestione della pandemia, dal tracciamento dei contagi al trattamento informatizzato dei dati, fino al supporto al piano vaccinale.
Al termine degli incarichi, dall’esame delle buste paga era emerso che il calcolo della retribuzione partiva da importi compresi tra circa 16,65 e 17,56 euro lordi l’ora. Una situazione diversa da quella riscontrata per colleghi della stessa qualifica in servizio presso l’ASP di Palermo, i cui cedolini partivano invece dalla base di 22 euro lordi.
Secondo la ricostruzione sottoposta al giudice, l’azienda ospedaliera aveva considerato i 22 euro come costo complessivo per l’ente, sottraendo preventivamente i contributi a carico del committente. Il tribunale ha respinto questa interpretazione, chiarendo che il compenso lordo comprende gli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore, mentre i contributi dovuti dal committente costituiscono una voce distinta e non possono essere sottratti dalla somma pattuita.
Nelle due cause, l’azienda è stata condannata a corrispondere le differenze retributive, quantificate nell’ordine di circa 17 mila euro per ciascun collaboratore, oltre a interessi e rivalutazione. È stata inoltre disposta la regolarizzazione della posizione contributiva, oltre al rimborso delle spese legali e, nei casi previsti, di quelle della consulenza tecnica.
Le domande relative al ricalcolo dell’indennità DIS-COLL non sono state esaminate nel merito per una ragione procedurale, legata alla mancata presentazione preventiva della richiesta all’INPS.
«Queste sentenze riconoscono un diritto che era già scritto nell’avviso pubblico e nei contratti: il compenso pattuito non può essere ridotto attraverso un’interpretazione che trasferisce sul lavoratore costi che la legge pone a carico del committente», dichiarano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone-Fell & C., e Davide Marceca, responsabile del dipartimento Lavoro.
«Parliamo di professionisti che hanno lavorato durante l’emergenza Covid, contribuendo ad attività essenziali per la gestione della crisi sanitaria. È importante che chi ha svolto incarichi analoghi verifichi attentamente i propri cedolini: se è stato applicato lo stesso criterio di calcolo, potrebbero esserci differenze retributive rilevanti da recuperare», aggiungono i legali.




















