Concorso della guardia di Finanza, candidata siciliana esclusa per essere andata in bagno: per il Tar prova da rifare
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L’esclusione dal concorso della Guardia di Finanza per 983 allievi marescialli è stata annullata dal Tar Lazio, che ha ordinato all’Amministrazione di far ripetere la prova scritta alla candidata davanti a una Commissione in diversa composizione.
La candidata era stata esclusa per avere utilizzato i servizi igienici durante la prova, violando il divieto previsto nelle prime due ore. Nel suo caso, però, le procedure concorsuali avevano subito un ritardo: le operazioni preliminari erano iniziate alle 11.20, mentre la prova scritta aveva preso avvio alle 12.58. Il divieto di allontanarsi dall’aula e di andare in bagno si era così protratto per quasi quattro ore.
Durante la prova, trascorse quasi tre ore dall’inizio della procedura, la candidata palermitana aveva chiesto di poter utilizzare i servizi igienici, spiegando l’urgenza della necessità. Era stata avvertita che, uscendo dall’aula, sarebbe stata esclusa. Non riuscendo più a differire la necessità fisiologica, aveva comunque raggiunto i servizi ed era stata estromessa dal concorso.
Nella stessa giornata erano stati esclusi altri 19 candidati per la medesima ragione, per un totale di 20 persone.
Secondo il Tar, non si è trattato della semplice violazione di una regola del concorso. L’Amministrazione aveva anticipato il divieto di oltre un’ora e mezza rispetto all’inizio effettivo della prova, creando una situazione incompatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
La sentenza sottolinea che un concorso deve valutare le conoscenze e le capacità richieste dal bando e «non può trasformarsi, sia pure indirettamente, in una prova di resistenza al disagio fisico».
Il Tar ha inoltre chiarito che, in una situazione eccezionale, la Commissione avrebbe potuto adottare soluzioni organizzative alternative, come accompagnare i candidati ai servizi igienici attraverso il personale di vigilanza, garantendo condizioni uniformi per tutti. Non era invece possibile pretendere il rispetto rigido del limite quando era stata la stessa organizzazione della prova a renderlo, di fatto, molto più gravoso.
«Questa sentenza dimostra che applicare le regole di un bando non significa applicarlo con i paraocchi – dichiarano gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, soci fondatori dello studio legale Leone-Fell & C. –. Il punto non è mettere in discussione le regole del concorso, ma pretendere che vengano applicate secondo ragionevolezza, proporzionalità e buon senso, soprattutto quando la situazione che ha determinato la contestata violazione è stata provocata dall’organizzazione stessa della prova».
«L’accoglimento del Tar è una decisione che riafferma un principio fondamentale: una procedura concorsuale deve selezionare il merito, non altro. Men che meno la capacità di sopportare un disagio fisico», concludono Leone e Fell.
































